Statuto

Art. 1  Denominazione e sede.

E’ costituita in data 20/07/2017 un’associazione Culturale no profit, denominata “Associazione Italiana Cartamoneta” con sede in Roma, Via San Giuseppe Cafasso n. 27E.

L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie o uffici o centri operativi in località diverse al fine di rendere più efficaci le attività associative. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola con il termine di “Associazione”.

L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 2  Scopi e finalità

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere e diffondere la cultura e lo studio della numismatica in ogni suo aspetto: storico, artistico, sociale, scientifico, simbolico, informatico ecc.

L’Associazione si prefigge di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, promuovere   la socializzazione e lo scambio culturale tra i propri membri attraverso l’organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative, rassegne, festival, mostre, corsi, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, conferenze, concorsi, attività editoriale sia sotto forma di periodici e riviste-giornali, sia con la creazione di siti internet. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari l’Associazione si impegna a ricercare una sempre più stretta collaborazione con gli Enti locali, con altre associazioni e con le istituzioni Accademiche. In via sussidiaria e non prevalente l’Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, potrà inoltre fornire servizi di assistenza e consulenza di carattere numismatico. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e Universita’, eventi che non rientrano tra la normale attività dell’associazione, purché non in contrasto con lo statuto e con l’atto costitutivo.

 

Art. 3  Soci.

Sono soci tutte le persone che vogliono partecipare all’attività dell’associazione, e che avendone fatto richiesta, ne ottengano l’ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Nella domanda, indirizzata al Presidente dell’associazione, dovranno essere specificati i dati anagrafici, la professione, l’accettazione dello statuto e delle deliberazioni degli organi dell’associazione, e l’assenso per il trattamento dei dati personali in ottemperanza alla legge sulla privacy.

I  soci possono essere: fondatori, ordinari e onorari.

Nell’Art. 1 del presente Statuto sono indicati i Soci fondatori che sono tenuti a contribuire alle spese della Associazione tramite la quota associativa annuale.

I Soci ordinari hanno diritto di voto come i soci fondatori per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la nomina del Consiglio Direttivo; sono inoltre tenuti a contribuire alle spese della Associazione tramite la quota associativa annuale.

I Soci onorari possono essere persone fisiche, Enti o Istituzioni che si sono distinti o per prestigio personale o per benemerenze nei confronti dell’Associazione. Possono partecipare a tutte le attività associative senza diritto di voto.   La qualifica di socio si perde, oltre che con dimissioni volontarie scritte, comunicate al Presidente, anche per inadempienza contributiva o disinteresse verso l’attività sociale, o per danni arrecati all’immagine ed al buon funzionamento dell’Associazione. L’espulsione sarà compito del Consiglio Direttivo e, in caso di appello, sarà l’Assemblea dei Soci che decidera’ in via definitiva.

 

Art. 4 Organi dell’associazione.

Sono organi dell’associazione:

1) Presidente Onorario

2) Presidente

3) Segretario

4) Tesoriere

5) Consiglio Direttivo

6) Assemblea generale dei Soci.

Le cariche sociali prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti nell’espletamento dei loro incarichi..

 

Art. 5 Il Presidente onorario

Il Presidente onorario viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica a vita.

 

Art. 6 Il Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, a lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi. In caso di assenza le sue funzioni spettano al Segretario.

Rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile. Viene eletto dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 Tesoriere

Viene eletto dal Consiglio Direttivo ed è responsabile della redazione dei verbali delle varie assemblee e della tenuta dei registri. E’ responsabile, insieme al Presidente, della gestione amministrativa dell’associazione.

 

Art. 8 Consiglio Direttivo.

E’ composto dal Presidente, Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni cinque anni dall’Assemblea generale dei Soci ed è rieleggibile. Viene riunito su iniziativa del Presidente ogni qual volta bisogna deliberare sulle attività dell’Associazione, ed è valido quando sono presenti almeno due componenti su tre. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgeranno nella sede dell’Associazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. E’ compito del Consiglio Direttivo l’amministrazione del fondo sociale, la convocazione dell’assemblea dei soci, l’ammissione o l’esclusione dei soci, l’assegnazione di determinati compiti ai membri dell’Associazione, l’elaborazione del programma associativo nonché eleggere al suo interno le cariche di Presidente, Presidente Onorario, Segretario e il Tesoriere. E’ anche compito del Consiglio redigere dei regolamenti interni integrativi dello statuto che dovranno essere approvati dall’Assemblea generale dei soci.

 

Art. 9 Assemblea ordinaria dei soci

Viene convocata una volta l’anno previa comunicazione affissa sulla bacheca sita nella sede dell’associazione e comunicata ai Soci tramite email, almeno sette giorni antecedenti la data stabilita dal Presidente.

E’ valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, anche un’ora dopo, qualunque sia il numero di soci fondatori o ordinari presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Non sono ammesse deleghe. Ogni cinque anni elegge il Consiglio Direttivo. Approva in bilancio consuntivo annuale ed eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo. Spetta all’Assemblea straordinaria, convocata o dal Presidente o dai due terzi del Consiglio Direttivo, deliberare sulle modifiche statutarie o sullo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 10 Quote associative  

E’ prevista una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

-dalle quote versate volontariamente per usufruire di servizi erogati dall’Associazione.

-contributi dello stato e di Enti pubblici o privati.

-proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi

-dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo.

-da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti provenienti anche da non soci.

-da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione.

Per migliorare il conseguimento dei fini statutari l’Associazione può acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, dotarsi dei mezzi tecnici necessari, accettare sponsorizzazioni ed abbinamenti pubblicitari.

L’Associazione ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

I versamenti o le donazioni a qualunque titolo effettuati da soci dimissionari, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

 

Art. 12 Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, ed il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea il bilancio e la relazione di accompagnamento entro 5 mesi. Entro 7 giorni dall’approvazione dovrà essere a disposizione dei soci nella sede sociale.

 

Art. 13 Scioglimento

L’Associazione può essere sciolta con una delibera a maggioranza dell’Assemblea straordinaria dei Soci aventi diritto di voto. Il patrimonio non potrà essere diviso tra i soci, ma devoluto ad utilità generale.

 

Art. 14 Disposizioni finali

Il presente statuto costituito da 14 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente statuto valgono le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

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